Informazioni su come funziona l'asta

In seguito a pubblica procedura di espropriazione forzata per debiti insoluti, il bene immobiliare pignorato viene messo in vendita dal Tribunale ad un prezzo contenuto, con assegnazione al miglior offerente, tramite vendita forzata cioè asta immobiliare. La gara viene promossa dal giudice al fine di ottenere liquidità per soddisfare i creditori intervenuti nel processo di vendita forzata.

Se si intende ricorrere a un mutuo in asta, sarà necessario presentare all’istituto di credito la propria situazione reddituale personale preliminarmente alla partecipazione in asta, e concordare con lo stesso istituto una cifra massima di erogazione. Attenzione quindi, chi dovesse aggiudicarsi un bene e non riuscisse a saldare con il finanziamento per tempo, incorrerebbe nella decadenza dell’aggiudicazione e perderebbe la cauzione versata come sanzione, e non solo, ma si troverebbe a dover versare anche la differenza tra il valore dell'aggiudicazione decaduta e la somma dell'importo raggiunto sul successivo esperimento di vendita. Meglio quindi firmare un preliminare accordo per l’acquisto di immobile sottoposto a vendita giudiziaria opzionato al verificarsi dell’aggiudicazione al mutuatario e muoversi con largo anticipo rispetto alla data d’asta.

I creditori del pignorato possono partecipare all’asta in qualità di offerenti, il debitore non può partecipare all’ esperimento di vendita, potranno parteciparvi invece il coniuge e i suoi parenti, se non comproprietari pignorati anch’essi nella stessa procedura esecutiva e nel rispetto della legge. Il professionista delegato alla vendita dal giudice dell’esecuzione, si occupa degli atti preliminari e successivi alla vendita, stanzia il prezzo del primo esperimento d'asta, stabilito dal Tribunale, che coincide con il più probabile valore di mercato riportato dalla perizia del consulente tecnico d'ufficio nominato (C.T.U), predispone l’avviso di vendita che dovrà essere pubblicizzato non meno di 45 giorni prima della data dell’asta, indice quanti esperimenti di vendita siano necessari per aggiudicare l'immobile sub astato. L’asta si può svolgere con incanto e senza incanto. Nell' Asta non fallimentare senza incanto artt. 570 - 575 C.P.C., l’aggiudicazione è sempre definitiva. L’offerta può essere anche inferiore al prezzo base di un quarto (ossia prezzo base meno il 25%) ed è irrevocabile, vale a dire che se ci fosse un unico partecipante alla gara, rimarrebbe obbligato all’acquisto. Se non saldasse poi entro i giorni stabiliti dall’avviso di vendita perderebbe la cauzione versata, che in genere è del 10% del prezzo offerto. Nella vendita con incanto artt. 576 - 590 C.P.C., le offerte devono superare il prezzo base. La gara si conclude quando dall’ultima offerta sia trascorsi un minuto e nessuno abbia effettuato un rilancio. Il valore del rilancio è fissato dal giudice. L’aggiudicazione è però provvisoria giacché entro dieci giorni dalla stessa, chiunque può presentare una nuova offerta migliorativa di almeno un quinto di quella vincente, cauzionata però il doppio della precedente.